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07 Maggio 2026
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Arriva il regolamento per l’area sgambamento cani a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO - Arriva il regolamento per l'area sgambamento cani a San Felice. Si tratta di una misura attesa da molti fruitori dell'area cani di via Tassi, recentemente risistemata dal Comune. La Giunta Goldoni colma così un vuoto legislativo, e chiarisce cosa si può e non si può fare nell'area. Per quanto riguarda invece le aree pubbliche e i giardini verdi che ci sono in quantità in paese, sono valide le norme nazionali e il buon senso. Aiutato dai cartelli di divieto di ingresso ai cani che ci sono. Ma visto che c'è chi fa finta di non vedere i divieti e addirittura lascia fare i bisogni del proprio animale dove giocano i bambini, in Comune  - spiega il vicesindaco Bruno Fontana-  "Si sta preparando  una campagna di educazione civica del rispetto degli spazi comuni da parte di chi ha animali" Tornando all'area sgambamento per cani ufficiale, tra l'altro, il regolamento comunale prevede che può usufruire di tale spazio chiunque possegga uno o più cani, purché iscritto all'anagrafe canina ed in possesso di assicurazione, vaccinati e con microchip. I proprietari devono assicurare "costante controllo attraverso la piena, continua e assoluta padronanza e sorveglianza sull’animale". Vietato l'ingresso ai "cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi. Di contro l’accesso è permesso qualora i suddetti animali abbiano eseguito corsi comportamentali certificati", ed è "vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili". Sono previste norme di comportamento precise, con multe fino a 480 euro   REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque possegga uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina ed in possesso di assicurazione RCP e RCO. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento. Art. 2 – Definizioni 1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/conduttori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento. 2. Possessore/Conduttore: persona fisica, che a qualsiasi titolo abbia in custodia e conduca uno o più cani nell’area di sgambamento e alla quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo. Art. 3 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area All’interno delle “aree di sgambamento cani” devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali: 1. Il possessore/conduttore può accedere con il proprio cane all’interno dell’area disgambamento purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo attraverso la piena, continua e assoluta padronanza e sorveglianza sull’animale. 2. Possono accedere all’interno dell’area solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all’anagrafe canina della regione di residenza, pertanto in possesso di microchip. 3. È vietato al possessore/conduttore accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi. Di contro l’accesso è permesso qualora i suddetti animali abbiano eseguito corsi comportamentali certificati. 4. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane, valutando il comportamento degli altri animali presenti. E’ vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili. 5. Il conduttore deve comunque avere sempre con sé museruola e guinzaglio e intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. 6. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area disgambamento comunale purché non si verifichino casi di incompatibilità comportamentali. 7. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento i proprietari/conduttori devono essere muniti di attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell’area. 8. Le aree istituite devono essere mantenute in buono stato; a tal fine gli accompagnatori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto. 9. In tutte le aree istituite è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc.). 10. Non è consentito somministrare pasti ai cani (sono consentiti bocconcini a titoli di premio facendo attenzione che tale atto non generi “litigi” tra gli animali); sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica. 11. Sono vietati utilizzi dell’area diversi dallo sgambamento cani. 12. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo chiudere sempre il cancello di accesso. 13. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in questione è riservato esclusivamente al possessore/conduttore e al suo cane. 14. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti. 15. L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di 5 (cinque) cani; qualora nell’area di sgambamento vi siano 5 (cinque) utenti e all’esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all’interno non deve superare i 30 minuti. 16. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. 17. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà. Art. 4 – Apertura dell’area L’area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l’indicazione che chiunque accede all’area: 1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento; 2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento; 3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane. Art. 5 - Convenzioni/Accordi per la gestione dell'area Fermo restando i contenuti della convenzione in essere con l’associazione cinofila GSC-CUD-VPC con atto rep. 12111 del 17/06/2019 fino al 30/11/2022, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni di volontariato cinofile e/o protezione civile regolarmente iscritte negli elenchi comunali/regionali per la gestione dell’area di sgambamento. Art. 6 – Sanzioni In caso di inadempienza e/o violazione ai divieti ed agli obblighi sanciti dall’art. 3 si applica la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel precedente comma 3. Art. 7 – Disposizioni a carattere generale In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689. Art. 8 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento La vigilanza relativa all’ottemperanza e l’applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento di servizi in borghese ove gli addetti, all’atto del controllo, sono tenuti ad esibire apposito tesserino di riconoscimento, ed in particolare: • al Corpo di Polizia Locale dell’Ente; • al Corpo di Polizia Provinciale; • alle GGEV convenzionate con l’Ente; • alle Guardie zoofile volontarie; • a soggetti convenzionati e/o incaricati dall’ Ente a norma di legge. In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento e/o di pericolo isoggetti controllori potranno intimare l’allontanamento immediato del cane e del proprio accompagnatore dall’area di sgambamento per cani. Art. 9 – Norme finali Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al vigente Regolamento di Polizia Urbana. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere automaticamente recepite. Art. 10 – Entrata in vigore Il presente regolamento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell’atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale dell’Ente, onde assicurarne la massima divulgazione. Diventa esecutivo dal giorno successivo al termine della predetta pubblicazione.

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