Da Cavezzo la spinta sul trasporto pubblico: la Corte dei Conti richiama il controllo pubblico su Seta
Dal cuore della Bassa modenese, da un Comune di poco più di settemila abitanti, si è messo in moto un meccanismo destinato a incidere profondamente sugli equilibri del trasporto pubblico locale non solo a Modena, ma in tutta l’Emilia-Romagna. È da Cavezzo, infatti, che parte l’atto politico-istituzionale che ha portato la Corte dei Conti a intervenire con una delle deliberazioni più nette degli ultimi anni in materia di governance delle società partecipate pubbliche.
Il protagonista è il sindaco Stefano Venturini (Fratelli d'Italia), lo stesso amministratore che in passato aveva guidato la battaglia contro la fusione di Aimag in Hera (solo Cavezzo e San Prospero votato contro la delibera di cessione della governance in consiglio comunale).
Questa volta Venturini ha scelto la strada del diritto contabile, sottoponendo cinque quesiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sull’assetto di Seta Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La risposta è arrivata venerdì scorso, con la deliberazione numero 163 del 18 dicembre, firmata dal collegio presieduto dal magistrato Marco Valerio Pozzato. Un pronunciamento che suona come una vera e propria “sveglia” per i Comuni soci.
Il punto centrale è chiaro: Seta è una società a controllo pubblico e come tale deve essere governata dai soci pubblici che ne detengono la maggioranza, pari al 51 per cento. Comuni e Province non possono limitarsi a un ruolo notarile o di mera presenza formale. Devono esercitare un controllo effettivo, coordinato e sostanziale sulla gestione operativa, finanziaria e strategica della società. Lasciare questo ruolo al socio di minoranza, la bolognese Tper, non è più ammissibile.
La Corte è esplicita e non lascia spazio a interpretazioni. Nelle società a maggioranza pubblica, scrive il collegio, le amministrazioni socie hanno l’obbligo di attivare strumenti di controllo coordinato. L’inerzia o il disinteresse degli enti pubblici non sono neutri, ma possono configurare responsabilità gravi, fino al danno erariale. Un passaggio che pesa come un macigno sulle amministrazioni che, negli anni, hanno accettato una governance di fatto delegata a Tper.
Non si tratta di una posizione nuova. Già nel 2021 la stessa sezione di controllo aveva sollecitato i Comuni a riappropriarsi del governo di Seta. Un richiamo rimasto lettera morta, soprattutto a Modena e Reggio Emilia, allora guidate da altre amministrazioni. Un secondo passaggio era arrivato lo scorso giugno. Ora, con l’iniziativa partita da Cavezzo, la Corte torna sul tema e chiude definitivamente ogni ambiguità.
Il quadro politico-amministrativo, nel frattempo, è cambiato. A Modena il sindaco Massimo Mezzetti ha progressivamente allineato il Comune alle indicazioni della magistratura contabile, arrivando a uno scontro aperto con Seta sulla trasparenza dei conti e sull’esposizione finanziaria della società. Uno scontro tradotto in una dura delibera consiliare. Più prudente, finora, l’atteggiamento del Comune di Reggio Emilia guidato da Marco Massari, che non ha ancora assunto iniziative analoghe.
La deliberazione della Corte incide però anche su un livello più alto: quello regionale. Viene infatti sconfessata la tesi secondo cui Tper non sarebbe a controllo pubblico a causa dell’emissione di obbligazioni quotate sulla Borsa di Dublino. Una tesi sostenuta nero su bianco nel 2021 dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, allora interpellati dall’ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. La Corte oggi taglia corto: l’emissione di strumenti finanziari sul mercato non elimina il controllo pubblico sostanziale di una società interamente partecipata da enti pubblici.
È un passaggio che ridisegna anche il perimetro del progetto della futura società unica regionale del trasporto pubblico. Se quel progetto vedrà davvero la luce, non potrà più poggiare su una leadership dominante di Tper. Dovrà invece fondarsi su un confronto paritario tra i soci pubblici di Seta e gli enti proprietari di Tper, a partire dalla Regione e dal Comune di Bologna.
il cuore della deliberazione della Corte dei Conti sta proprio nell’analisi giuridica del concetto di “controllo pubblico”, che i magistrati contabili ricostruiscono in modo puntuale, richiamando norme, precedenti e orientamenti consolidati. Il Collegio chiarisce che il controllo pubblico non coincide con la semplice titolarità formale della maggioranza delle azioni, ma implica un potere effettivo di indirizzo e supervisione sull’attività della società partecipata. È un controllo che deve essere esercitato, non solo potenzialmente esistente.
La Corte richiama espressamente l’articolo 2359 del Codice civile, sottolineando che una società può essere qualificata come “a controllo pubblico” anche in assenza di patti parasociali o di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici. È sufficiente che la maggioranza del capitale sia detenuta da amministrazioni pubbliche perché sorga, in capo a queste ultime, l’obbligo di comportarsi come soggetto controllante. In questo senso, la frammentazione delle quote tra più enti non attenua, ma semmai rafforza la necessità di un’azione coordinata.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la governance concreta di Seta. La Corte evidenzia come l’attuale assetto, che vede il socio di minoranza Tper esprimere l’amministratore delegato, avere un peso determinante nel consiglio di amministrazione e incidere sulle scelte strategiche, sia in contrasto con i principi che regolano le società a controllo pubblico. Non si tratta solo di una questione formale, ma di sostanza: il controllo operativo, gestionale e finanziario deve essere riconducibile ai soci pubblici di maggioranza, non delegato a un soggetto che detiene il 49 per cento del capitale.
Significativa anche la risposta, seppur indiretta, al quarto quesito posto dal Comune di Cavezzo, relativo agli obblighi concreti degli enti locali nell’esercizio del controllo pubblico. La Corte dichiara il quesito inammissibile per non sconfinare in valutazioni di merito amministrativo, ma coglie l’occasione per richiamare esplicitamente la deliberazione 11/2019 delle Sezioni Riunite. In quel documento si afferma che gli enti pubblici sono tenuti ad attivarsi in modo proattivo per esercitare il controllo sulle proprie partecipate, adottando strumenti organizzativi, regolamentari e decisionali adeguati. In altre parole, non basta “esserci”: occorre governare.
Un altro punto chiave riguarda le responsabilità. La Corte avverte che l’inerzia dei soci pubblici non è una scelta neutra, ma può integrare una vera e propria omissione. Il mancato esercizio del controllo pubblico espone amministratori e dirigenti a possibili profili di responsabilità amministrativa e contabile, soprattutto se da tale inerzia derivano squilibri finanziari, scelte gestionali opache o danni al patrimonio pubblico. È un monito che pesa non solo sul passato, ma soprattutto sulle decisioni future.
La delibera affronta poi, in modo netto, il tema di Tper. I magistrati respingono senza esitazioni la tesi secondo cui l’emissione di obbligazioni sui mercati internazionali farebbe venir meno il controllo pubblico della società bolognese. Anche in questo caso il principio è chiaro: la natura pubblica del controllo si valuta sulla base della composizione della compagine sociale e della capacità di indirizzo degli enti proprietari, non sugli strumenti finanziari utilizzati. Una presa di posizione che smentisce ufficialmente le lettere inviate nel 2021 dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna e che chiude una delle principali linee difensive utilizzate per giustificare l’assetto attuale.
Infine, la Corte colloca le sue conclusioni in una prospettiva più ampia, che riguarda il futuro del trasporto pubblico regionale. La costruzione di una società unica del Tpl, se e quando avverrà, dovrà necessariamente fare i conti con questi principi. Non potrà più essere immaginata come un’estensione del modello Tper, ma dovrà fondarsi su un sistema di governance trasparente, equilibrato e realmente partecipato da tutti i soci pubblici coinvolti.
In questo senso, la deliberazione non è solo una censura del passato, ma una vera e propria roadmap istituzionale.
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