Bambina di Nonantola sottratta e portata in Messico dalla madre, Ascari (M5s): “Il Ministro ha risposto alla mia interrogazione”
NONANTOLA - Pubblichiamo la nota dell'onorevole Stefania Ascari del M5S che ha presentato un'interrogazione sul caso della bambina di Nonantola sottratta e portata in Messico dalla madre.
"Gli sviluppi del caso continueranno ad essere monitorati dal Dicastero, anche grazie al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri per i profili di assistenza diplomatica e consolare. Il Ministero, dunque, non mancherà di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, curando ogni incombente di propria competenza e sempre muovendosi entro l’esatto perimetro delle sue prerogative - spiega Ascari -".
"Il ministro della giustizia, onorevole Carlo Nordio, ha risposto alla mia interrogazione sulla sottrazione di una minore, nostra concittadina - continua Ascari".
Avevo interrogato il Ministro sui fatti che seguono:
- Nell'ottobre del 2023 una minore, cittadina italiana, residente stabilmente in Italia, a Nonantola è stata illegalmente sottratta alla propria abituale residenza della madre, che l’ha condotta in Messico senza autorizzazione e senza fare ritorno. La minore è titolare di passaporto e cittadinanza italiana; il tribunale di Modena — prima sezione civile, con sentenza n. 175 del 2025, pubblicata il 7 febbraio 2025, ha dichiarato la separazione dei coniugi con addebito alla madre; riconosciuto la sottrazione internazionale di minore; disposto l’affidamento esclusivo rafforzato della minore al padre, con collocamento presso l’abitazione paterna; riconosciuto che la condotta della madre integra gli estremi dell'articolo 574-bis del codice penale. La sentenza italiana è stata emessa e notificata prima della decisione della Corte messicana; la stessa autorità giudiziaria messicana ha riconosciuto che la minore era ed è residente in Italia; la madre ha illegalmente sottratto la minore; le perizie e le testimonianze tecniche svolte nel procedimento internazionale escludono qualsiasi pericolo per la minore in caso di rientro in Italia; nonostante ciò, non è stato disposto il rimpatrio della minore ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione dell'Aja del 1980, in violazione dei principi di cooperazione internazionale e del superiore interesse del minore.
Ho fatto presente la gravità che una decisione giudiziaria italiana definitiva venga ignorata da un'autorità giudiziaria straniera, in violazione degli obblighi internazionali e ho interrogato i Ministri della cooperazione e della giustizia per sapere quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere, anche sul piano diplomatico, per ottenere il rimpatrio immediato della minore in Italia.
Nella risposta viene sottolineato come sia stata acquisita dettagliata relazione dal Presidente del Tribunale di Modena: l Ufficio giudiziario, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, ha effettivamente disposto l’affido in via esclusiva della minore al padre in ragione della condotta di sottrazione posta in essere dalla madre e ritenuta perciò solo pregiudizievole per gli interessi della minore, che in questo modo ha visto leso il suo diritto alla bigenitorialità.
Parallelamente, l’articolazione ministeriale che svolge funzioni di Autorità Centrale per l’assistenza e la cooperazione nell’attuazione delle previsioni della Ministero della Giustizia, ha riferito che, in riscontro alla richiesta di assistenza presentata dal padre della minore, ha dato tempestivamente e ritualmente avvio alla procedura di cooperazione con l’omologo Ufficio del Messico.
L' Autorità giudiziaria messicana ha respinto la domanda di ritorno in Italia della minore, stabilendo altresì che la competenza a decidere sui diritti di affidamento spetta alla stessa.
Invero, l’ordine di ritorno del minore tradotto all’estero è emesso dal Giudice competente ad applicare la Convenzione dell’ Aja nel Paese ove il minore si trova, così come previsto dal citato strumento di cooperazione internazionale.
E laddove il genitore che ha posto in essere la sottrazione non vi adempia, l’ordine deve essere eseguito nel Paese di rifugio, sempre secondo l’ordinamento di tale Stato ed anche con l’ausilio della forza pubblica.
Quanto alle decisioni intervenute in Italia, ove non recepite dal Giudice competente all’estero nel corso del giudizio convenzionale, esse per produrre effetti devono essere riconosciute e rese esecutive nel Paese di rifugio.
Nessun meccanismo automatico è previsto, infatti, dalla Convenzione per il recepimento di tali decisioni nel corso del procedimento convenzionale.
Va poi precisato che, quando un minore non viene restituito al Paese di originaria residenza abituale, la competenza alla regolamentazione dei rapporti familiari si radica Ministero della Giustizia nel Paese di rifugio, ove entrambi i genitori possono costituirsi e far valere i rispettivi diritti.
Pertanto, nella fattispecie oggetto dell’odierno atto di sindacato ispettivo, il padre della minore, che usufruisce del ministero di due avvocati, potrà valutare - una volta che la decisione di rigetto sarà divenuta definitiva - la possibilità di presentare, tramite 1’ Autorità Centrale italiana, una nuova istanza ai sensi dell’art. 21 della Convenzione per la tutela e l’esercizio del diritto di visita.
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