Carpi, Tar Emilia-Romagna boccia il risarcimento ad una sala slot: “Limiti orari, danni non motivati”
CARPI - Una società, titolare di una sala giochi a Carpi, non riceverà alcun risarcimento dal Comune per le presunte perdite subite a causa dell’ordinanza sindacale del 2020 che limitava gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco. Come riporta Agipronews, lo ha stabilito, in una sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna. Nel dettaglio, il provvedimento del Comune di Carpi era stato annullato per illegittimità dal Tar nel 2021. La società aveva, pertanto, chiesto il risarcimento per i danni arrecati dall’ordinanza, tra cui minori introiti dovuti alla restrizione degli orari e riduzione della clientela. Il Tar Emilia Romagna ha respinto integralmente la domanda risarcitoria per diverse ragioni. Innanzitutto, per un’inadeguata prova del danno, in quanto la società si sarebbe limitata a comparare i ricavi del 2019 con quelli del 2020–2021, ignorando l’impatto della pandemia da Covid-19 (paura del contagio, lockdown e green pass), nonché le restrizioni nazionali che avrebbero comunque inciso sull’afflusso di clientela.
Altra motivazione avanzata dal Tar è la mancata comparazione con altri territori simili per estensione e caratteristiche demografiche, infatti, si legge nella sentenza: “In tal modo si sarebbe potuto acquisire un elemento di prova in ordine all’afflusso di clientela, nel periodo caratterizzato dalle restrizioni conseguenti all’emergenza pandemica, nelle sale giochi di Comuni attigui in cui non era operante l’ordinanza sindacale assunta dall’Amministrazione qui resistente, per poter verificare “a parità di condizioni” l’effettiva riduzione di utenza”. Inoltre, è stato documentato - attraverso una relazione di servizio della Polizia - che la società ricorrente teneva gli apparecchi accesi anche in orari in cui l'ordinanza ne prevedeva lo spegnimento. In particolare, il 25 ottobre del 2021 sono stati trovati 53 apparecchi accesi in orario vietato, con 6 avventori presenti. Questo dettaglio smentisce il rispetto dell’ordinanza da parte della società e di conseguenza la sussistenza del danno.
Il Tribunale Amministrativo ha precisato anche che la società ricorrente non ha richiesto la sospensione cautelare dell’ordinanza, neanche dopo la fine della “seconda ondata” della pandemia. E come si legge nella sentenza, secondo l’art. 30 del Codice del processo amministrativo (CPA), chi subisce un danno deve attivarsi “diligentemente” per evitarlo, dunque non ricorrere a mezzi cautelari corrisponde al mancato risarcimento, in quanto esso non autonomo ma va adeguatamente motivato.
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