Scioperi e disservizi aerei, la guida al risarcimento
I disservizi aerei continuano a creare difficoltà ai passeggeri. Voli cancellati, voli in ritardo e scioperi aerei, infatti, rovinano le vacanze a milioni di italiani. Disagi da record a cui si aggiunge lo sciopero dello scorso lunedì 24 febbraio, delle compagnie aeree Easyjet e Aeroitalia, che ha coinvolto, secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 14mila passeggeri italiani che subiranno un disservizio per lo sciopero aereo. I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Ecco quindi che il viaggiatore si trova in una situazione di totale difficoltà. In caso di sciopero aereo, trattandosi in questo caso di uno sciopero della compagnia aerea e non del comparto aeroportuale, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria e può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Ciò avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente riprotetto dal vettore aereo. Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo.
“Nei casi di scioperi – dice Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – il passeggero può subire un ritardo o una cancellazione del volo. Il viaggiatore, qualora non riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, può sicuramente sostituirsi alla compagnia aerea e sostenere tutte le spese per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad un claim company”.
L’amministratore di ItaliaRimborso, che fornisce assistenza gratuita ai passeggeri, vittime dei disservizi aerei, chiarisce i diritti del viaggiatore in caso di sciopero delle compagnie aeree: “Nei casi di sciopero delle compagnie aeree, al passeggero spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che va da 250 a 600 euro ed il rimborso delle spese per raggiungere la meta”.
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