Superbonus, il decreto “salva spese” – bonus barriere architettoniche
Superbonus, il decreto “salva spese” – bonus barriere architettoniche. Ce ne parla il dottor Alessandro Bergonzini,: commercialista e revisore legale, residente a Camposanto.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge cosiddetto “Salva spese” con l’obiettivo di salvaguardare i contribuenti più in difficoltà nel passaggio del superbonus 2024 che dal 110% scenderà al 70%.
Ai contribuenti con reddito fino a 15.000 euro (calcolato in base al quoziente familiare) che abbiano cantieri con uno stato di avanzamento pari almeno al 60% sarà concesso un contributo sulle spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.10.2024. La modalità è quella del cosiddetto “fondo indigenti” che dovrà compensare la differenza tra il 70 e il 110%. Si attende un successivo decreto del Ministero dell’Economia per definire le modalità di accesso a tale contributo.
Il decreto prevede anche una limitazione all’utilizzo del superbonus nelle aree terremotate. Non si potrà cedere il credito in caso di interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche per le quali non sia stato richiesto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del decreto.
Inoltre, i contribuenti che usufruiscono di tale bonus dovranno stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, un’apposita polizza assicurativa a copertura dei danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Infine, è stata limitata l’agevolazione soltanto agli edifici effettivamente danneggiati da eventi sismici.
Per quanto riguarda il bonus barriere architettoniche è stato precisato che beneficiano dell’agevolazione, solo i lavori che abbiano ad oggetto: scale, rampe, l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Vengono quindi esclusi quelli che riguardano gli infissi.
Plusvalenze da cessione di seconde case ristrutturate col Superbonus
La legge di Bilancio 2024 prevede, per chi venderà seconde case ristrutturate con il superbonus, nei 10 anni dalla fine dei lavori, la tassazione delle plusvalenze realizzate senza poter tener conto delle spese sostenute per le quali si è usufruito dello sconto in fattura o della cessione del credito. Dopo i primi 5 anni si potranno dedurre dal calcolo della plusvalenza le spese sostenute solo al 50%.
Chi venderà una seconda casa in tale periodo (a meno non sia stata ereditata), dovrà dunque versare un’imposta del 26% sulla plusvalenza generata dalla vendita.
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